Etichettatura

Comunicazione trasparente con il consumatore, farmer e pet owner

La Legge definisce le modalità di preparazione e di commercializzazione degli alimenti per animali (compresa l’etichettatura dei prodotti) fornendo così le più ampie informazioni al consumatore e criteri per i controlli.
Con provvedimento comunitario (Reg. CE n. 767/2009), il Legislatore europeo ha voluto chiarire importanti concetti per una migliore comunicazione verso l’acquirente, le Autorità di controllo ed i competitors. Una delle principali novità riguarda infatti la definizione di “etichettatura”: l’etichetta si estende a “tutto ciò che viene comunicato al consumatore”; quindi, non solo le informazioni dichiarate sul prodotto ma anche mediante qualsiasi altro mezzo utilizzato per la vendita, diretta e a distanza, come volantini, leaflet, brochure, website, pubblicità, ecc., on- e off-pack. Rientrano, ovviamente, in questa definizione anche le comunicazioni fatte attraverso qualunque tipo di mass media, internet incluso.
E’ ovviamente richiesta coerenza fra le informazioni comunicate attraverso i mezzi di comunicazione impiegati che fanno riferimento ad un mangime, e tutti i mezzi sono inclusi nella Legislazione e pertanto nelle verifiche di conformità.
Le allegazioni che possono risultare ingannevoli per i consumatori sono valutate sulla base dei requisiti comprovanti la scientificità della dichiarazione. Inoltre, ogni etichetta deve indicare un contatto, un numero telefonico in caso il cliente voglia ricevere maggiori informazioni sul prodotto.

La Legislazione comunitaria

I mangimi per animali d’allevamento o gli alimenti per animali da compagnia condividono la maggior parte della tipologia di dichiarazioni obbligatorie da dichiarare con l’etichettatura.
L’Unione europea ha finalmente emanato nel 2009 un regolamento per armonizzare su tutto il territorio comunitario le disposizioni sulla commercializzazione e l’uso degli alimenti per animali (Reg. CE n. 767/2009), attualizzando e modernizzando le regole al pari della legislazione degli alimenti per consumo umano.
Requisito fondamentale è la sicurezza: il mangime non deve avere effetti negativi diretti per la salute dell’animale e dell’uomo e per l’ambiente e ne è responsabile l’operatore che lo immette sul mercato, che deve garantire la presenza e l’esattezza delle informazioni d’etichettatura. Nella maggior parte dei mangimi finiti immessi in commercio è responsabile dell’etichettatura l’operatore che appone il marchio sul prodotto.

Etichettatura obbligatoria

Il Reg. CE n. 767/2009 stabilisce, parimenti al Reg. CE n. 1831/2003 sugli additivi, le dichiarazioni obbligatorie di etichettatura per le materie prime per mangimi (o mangimi semplici) e mangimi composti (mangimi completi o complementari). Le dichiarazioni devono essere ben visibili, facilmente identificabili ed in colore, dimensione e carattere tali da non oscurare o enfatizzare una parte di esse (unica variazione è consentita per avvertenze precauzionali). La tipologia di dichiarazioni è pressoché comune agli alimenti per animali da produzione alimentare e da compagnia: tipologia di mangime, specie di destinazione, elenco delle materie prime, lista degli additivi, componenti analitici (proteine, grassi, fibre, ecc.), umidità, responsabile dell’etichettatura e produttore, lotto e data di scadenza, istruzioni per l’uso (ad eccezione di due specifiche per il pet food quali il contatto gratuito per il consumatore e la possibilità di dichiarare le materie prime anche per categorie – Dir. 82/475/CE).

Ogni dichiarazione di etichettatura è importante per informare correttamente tutte le parti interessate: consumatore (inteso come allevatore o proprietario) ed autorità di controllo. Ad esempio, la tipologia di mangime permette di sapere se quell’alimento soddisfa o meno la razione giornaliera dell’animale, quindi risponde efficacemente alle richieste nutrizionali, mentre il numero di lotto di produzione individua unicamente quel prodotto e ne facilita la rintracciabilità o il richiamo per motivi di sicurezza, al pari degli alimenti per consumo umano.

Etichettatura facoltativa ed allegazioni: i claims

La norma stabilisce che le allegazioni (claims) possono richiamare l’attenzione su specifiche caratteristiche del mangime (assenza o presenza di ingredienti o additivi), nutrizionali, di processo o di funzione specifica (Reg. CE n. 767/2009). L’importante è che ogni dichiarazione effettuata sul mangime con qualsiasi mezzo di informazione non deve risultare ingannevole o fuorviante e deve essere supportata scientificamente.
Recentemente, accanto ai mangimi cosiddetti dietetici (o con particolare fine nutrizionale), si collocano i mangimi “funzionali” i quali, pur non necessitando di autorizzazioni aggiuntive per la produzione e prescrizioni veterinarie, possono apportare effetti benefici al benessere dell’animale che non presenta particolari stati di salute compromessa o patologie.
Generalmente un’allegazione funzionale descrive l’effetto di un mangime o di un nutriente, di un componente o additivo sulla crescita, sullo sviluppo, sulle normali funzioni fisiologiche o biologiche dell’organismo e sulle performance dell’animale, come l’ottimizzazione della nutrizione ed il supporto o la protezione delle condizioni fisiologiche.

Codici di Buone Pratiche di Etichettatura degli alimenti per animali

In un’Europa senza confini sono essenziali un’interpretazione e un’applicazione armonizzata delle terze parti interessate al fine di assicurare la libera movimentazione delle merci, un solo piano di gioco e buona informazione al consumatore.
Come avvenuto con il Reg. CE n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi, anche il Reg. CE n. 767/2009 incoraggia l’elaborazione di guide di settore come strumento interpretativo delle disposizioni di legge ed a completamento di indicazioni lasciate volutamente e consapevolmente generiche. La norma europea, infatti, definisce gli obiettivi ma delega le modalità di raggiungimento degli stessi ai “tecnici”, agli “esperti” dei settori con lo scopo di migliorarne l’adeguatezza.
Tuttavia, la co-regolamentazione rende sempre più responsabile l’operatore verso i consumatori e l’argomento “etichettatura” ha rappresentato un arduo banco di prova per l’Industria europea di settore che ha dovuto confrontarsi continuamente con la Commissione europea, gli Stati membri e le terze parti interessate per finalizzare documenti appropriati e condivisi. I Codici per l’etichettatura degli alimenti per animali sono stati elaborati dalle Federazioni europee dei produttori di mangimi composti per animali d’allevamento e per animali da compagnia, rispettivamente FEFAC e FEDIAF in collaborazione con le associazioni nazionali aderenti. Certamente un importante vantaggio riguarda l’approccio armonizzato: non più differenti interpretazioni sulle disposizioni di etichettatura ma una chiara guida sulle modalità di applicazione delle disposizioni in tutta UE.

Gli allevatori ed i proprietari possono così ancora più facilmente mantenere i loro animali in buona salute per le scelte informate di acquisto.
Questi documenti sono prova di responsabilità dell’Industria e successo della procedura europea di co-regolamentazione, confacenti alle esigenze del consumatore (farmer e pet owner) ed utili strumenti in un’ottica di uniformità e coerenza applicativa. Sono testi semplici, user-friendly, con glossario, esempi pratici e lista di riferimenti legislativi. Seppure di uso facoltativo, sono ad uso degli operatori che decidono di farne riferimento e per le Autorità.
I Codici sono stati sottoposti a procedure di approvazione a livello europeo e, successivamente, i riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE (https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-marketing_en)

Resta responsabilità del singolo operatore del settore mangimistico o responsabile dell’immissione in commercio del prodotto garantire e comprovare tutte le allegazioni (claims), le dichiarazioni e la grafica utilizzate.

I Codici possono essere revisionati ed aggiornati qualora se ne presentasse la necessità, ad esempio successivamente all’emanazione di nuove normative. In tale caso, il testo dovrà essere sottoposto ad ulteriore approvazione da parte della CE.